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Rimessa veicoli e natanti

Si intende per rimessa l’attività, in luogo chiuso o all’aperto, destinata alla temporanea custodia di veicoli (biciclette, motoveicoli, autoveicoli, roulotte, caravan, natanti), per la quale viene corrisposto un compenso per la sosta.

Come previsto dall’ Art. 2 D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 480 , gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l’obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall’annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia. L’annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche e non sussiste più l’obbligo della tenuta dell’apposito registro.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: per esercitare una attività di rimessa di veicoli o natanti, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia.

Requisiti professionali: (non richiesti) l’attività deve essere esercitata direttamente dal titolare, che può avvalersi di un rappresentante di licenza.

Disponibilità dei locali: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.

Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.

Requisiti dei locali: qualora la superficie coperta dei locali sia superiore a mq 300 nel caso di rimessa di autoveicoli e di mq 500 nel caso di rimessa natanti e aeromobili, sarà necessario sottoporle ai controlli di prevenzione incendio di cui al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e al Decreto Ministero Interno 21 febbraio 2017

Requisiti dell’area: se l’attività viene svolta in luogo aperto la destinazione urbanistica dell’area deve consentire l’utilizzo della stessa a parcheggio; nel caso di rimessa su area pubblica è necessario che l’interessato abbia ottenuto concessione di suolo pubblico.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto dell’istanza e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutelaambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annotaria, ecc.

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti SUAP (se richiesti);
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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Ultima modifica: 29 Ottobre 2021 alle 16:42

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