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Manifestazione a sorte

Secondo il D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 si intendono per manifestazioni di sorte locali:

Lotteria: manifestazione di sorte locale realizzata con la vendita di biglietti staccati dai registri a
matrice, abbinati ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione.

Per effettuare una lotteria bisogna redigere un regolamento nel quale sono indicati la quantità e la
natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i
premi, il luogo e il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.

La lotteria è consentita se:

la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia;
l’importo complessivo dei biglietti che si possono emettere e vendere, comunque sia frazionato il
prezzo degli stessi, non supera la somma di € 51.645,69;
i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressiva;
i premi possono essere solo beni mobili o servizi, non quindi denaro, titoli, valori bancari e simili.

Tombola: manifestazione di sorte locale in cui vengono utilizzate cartelle riportanti una certa quantità
di numeri dal n. 1 al n. 90. Durante l’estrazione dei numeri alle prime cartelle in cui si verificano
le combinazioni stabilite (es. ambo, terna, quaterna, cinquina, tombola), si assegnano i premi in palio.

Per effettuare una tombola bisogna redigere un regolamento nel quale sono indicati il prezzo di ciascuna
cartella, la quantità e la natura dei premi, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il
tempo fissati per l’effettuazione dell’estrazione.

Bisogna inoltre effettuare un versamento di cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi
promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi.
La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae e ha scadenza
non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro
o in titoli di stato o garantiti dallo stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale o mediante
fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.

La tombola è consentita se:

la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui la tombola si estrae e ai Comuni limitrofi;
le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva, ma non è limitato il numero
delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola;
i premi messi in palio non devono superare complessivamente la somma di € 12.911,42.

Pesca o Banco di beneficenza: manifestazione di sorte locale realizzata con la vendita di biglietti
già abbinati ai premi in palio, che quindi non si presta alla emissione di biglietti a matrice.

Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se:

la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune dove si svolge la manifestazione;
il ricavato della vendita non supera la somma di € 51.645,69.
i premi possono essere solo beni mobili o servizi, non quindi denaro, titoli, valori bancari e simili.

Le manifestazioni di sorte locali possono essere promosse solo da:

enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro, con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e
sportivi, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, se dette manifestazioni sono finalizzate a far
fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
partiti e movimenti politici, purché nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.

I comuni effettuano i controlli sul regolare svolgimento della manifestazione.

Operazioni da svolgere per l’effettuazione di una LOTTERIA

inviare alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una comunicazione in merito alle modalità di svolgimento della manifestazione almeno entro trenta giorni prima della data di svolgimento della manifestazione stessa, e comunque prima della Comunicazione alla Prefettura e al Comune;
presentare la comunicazione almeno 30 giorni prima alla Prefettura e al Comune di competenza,
completa di tutte le informazioni sulla manifestazione e di tutti gli allegati;
dare pubblicità nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente; in particolare, devono essere
portati a conoscenza del pubblico con apposita avviso da far affiggere all’albo pretorio di
tutti i Comuni interessati alla manifestazione i seguenti dati: estremi della comunicazione, programma
della lotteria, le finalità che ne motivano lo svolgimento, nonché la serie e la numerazione
dei biglietti messi in vendita;
verificare che la serie e la numerazione dei registri e biglietti corrispondano a quelle indicate nelle
fatture d’acquisto;
ritirare tutti i registri e biglietti rimasti invenduti e notiziare prima dell’estrazione il pubblico presente,
del fatto che i biglietti non venduti sono dichiarati nulli agli effetti del gioco;
effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco;
redigere verbale delle operazioni di cui sopra, consegnarne una copia all’incaricato del Sindaco
ed inviarne una alla Prefettura;
consegnare all’incaricato del Sindaco, entro 30 giorni dall’estrazione, la documentazione attestante
l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori (è necessario indicare le generalità dei vincitori),
pena la perdita della cauzione.

Operazioni da svolgere per l’effettuazione di una TOMBOLA

inviare alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una comunicazione in merito alle modalità di svolgimento della manifestazione almeno entro trenta giorni prima della data di svolgimento della manifestazione stessa, e comunque prima della Comunicazione alla Prefettura e al Comune;
presentare la comunicazione almeno 30 giorni prima al Prefettura e al Comune di competenza,
completa di tutte le informazioni sulla manifestazione e di tutti gli allegati;
dare pubblicità nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente; in particolare, devono essere
portati a conoscenza del pubblico con apposita avviso da far affiggere all’albo pretorio di
tutti i Comuni interessati alla manifestazione i seguenti dati: estremi della comunicazione, programma
della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento;
verificare che la serie e la numerazione corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto;
ritirare tutte le cartelle rimaste invendute e notiziare prima dell’estrazione il pubblico presente,
del fatto che le cartelle non vendute sono dichiarate nulle agli effetti del gioco;
effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco;
redigere verbale delle operazioni di cui sopra, consegnarne una copia all’incaricato del Sindaco
ed inviarne una alla Prefettura;
consegnare all’incaricato del Sindaco, entro 30 giorni dall’estrazione, la documentazione attestante
l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori (è necessario indicare le generalità dei vincitori),
pena la perdita della cauzione.

Operazioni da svolgere per l’effettuazione di una PESCA o BANCO DI BENEFICENZA

inviare alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una comunicazione in merito alle modalità di svolgimento della manifestazione almeno entro trenta giorni prima della data di svolgimento della manifestazione stessa, e comunque prima della Comunicazione alla Prefettura e al Comune;
presentare la comunicazione almeno 30 giorni prima alla Prefettura e al Comune di competenza,
completa di tutti gli allegati;
controllare il numero dei biglietti venduti e procedere, alla presenza di un incaricato del Sindaco,
alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale;
consegnare una copia del verbale all’incaricato del Sindaco ed inviarne copia alla Prefettura di
competenza.

Ulteriori informazioni

La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle deve essere indicata nella fattura di acquisto del fornitore.

A chiusura delle lotterie di beneficienza dovrà essere consegnato verbale di chiusura della manifestazione sia al Prefetto che al Sindaco.

La comunicazione ai Monopoli di Stato deve essere effettuata con raccomandata A.R. (per avere data certa di ricezione), prima di quella alla Prefettura e al Comune, e visto che dalla data di ricezione i Monopoli di Stato hanno 30 giorni perché possano dare prescrizioni o neghino il nulla-osta (dopo i 30 giorni scatta il silenzio/assenso) è consigliabile farla almeno 40 giorni prima della data prevista per la manifestazione.

Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56

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